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LEGGE 20 giugno 1929, n. 1012

Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno. (029U1012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-7-1929
al: 16-1-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati  che,  entro
il 31  dicembre  1939,  sorgeranno  entro  il  perimetro  della  zona
industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso  descritta,
ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto  termine
degli stabilimenti industriali gia' esistenti,  nel  perimetro  della
zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui
agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351,
concernente provvedimenti per la citta' di Napoli,  e,  limitatamente
agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della  legge
medesima. 
 
  Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente sono estese, nei
limiti  di  tempo  sovra  indicati,  anche  alle  opere  ed  impianti
portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo  la  pubblicazione
della presente legge.