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REGIO DECRETO 14 giugno 1929, n. 960

Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari. (029U0960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-7-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1931, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto n. 2653 in data 1° novembre 1928 recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati:

a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità, e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare;

b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).