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REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 955

Modifiche alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2425, circa il trattamento economico spettante nei casi di brevi gite giornaliere per servizio ai personali della Regia marina. (029U0955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 2056, concernente le brevi gite giornaliere per servizio del personale della Regia marina;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2425, che modifica il Regio decreto suddetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



L'art. 1, (lettera b), e l'art. 2 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2425, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Art. 1 (lettera b) - per quelle che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di km. 10, ma inferiore ai km. 15, spetta una diaria pari al quinto della indennità giornaliera di missione, escluso il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica di via ordinaria, purché non si tratti di brevi gite di carattere continuativo o frequente eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali invece compete il trattamento di cui alla lettera a)».

«Art. 2. - Quando la dislocazione superi i 20 km, fra andata e ritorno, spetta il normale trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per le missioni con ritorno in residenza nella stessa giornata, semprechè non si tratti di dislocazioni di carattere continuativo o frequente eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali compete il trattamento di cui alla lettera a) dell'art. 1, o di cui alla lettera d) dello stesso articolo, qualora l'assenza dalla destinazione di servizio si sia prolungata oltre le otto ore».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 115. - Ferzi.