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REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 883

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. (029U0883)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

« Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 46. - Ferzi.