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REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 851

Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1929
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  20-6-1929

la Santa Sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
In virtù dei poteri delegati con l'art. 3 della legge predetta;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.

Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930.

Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.