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REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 588

Regolamento per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio. (029U0588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  15-5-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il titolo di Dottore in economia e commercio spetta esclusivamente ai laureati dagli Istituti Superiori in scienze economiche e commerciali, fatta eccezione dei laureati della Sezione Magistero per le lingue estere, e ai laureati dalle Facoltà e Scuole di scienze economiche, politiche e sociali nelle Università del Regno, iscritti in un albo di cui all'art. 5.