Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica
i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni
previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta
norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (029U0060)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1929
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)