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LEGGE 10 gennaio 1929, n. 60

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (029U0060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))