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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 5

Norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi elementari. (029U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1929
al: 6-12-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  Nelle scuole elementari pubbliche e  private  dall'anno  scolastico
1930-31 sara' adottato il testo unico di  Stato,  nel  quale  saranno
svolti i programmi in vigore per tutte le materie. 
 
  Sara' compilato un solo testo per la I e la  II  classe;  un  testo
separato per ciascuna delle classi III, IV e V. 
 
  Ogni tre anni dalla prima adozione nelle scuole i  testi  di  Stato
potranno essere soggetti a revisione ed aggiornamenti.