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LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3316

Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma. (028U3316)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))