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LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3193

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti. (028U3193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1929
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  facolta'  accordata  al  Governo  con  l'art.  2  (disposizioni
preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, gia' prorogata fino al  31  dicembre  1928  con
l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, e' prorogata sino
al 31 dicembre 1933.