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LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2835

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto. (028U2835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))