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LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2703

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (028U2703)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1928 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dell'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito giudica una Commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

In caso di discrepanza fra i giudizi della Commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di detta arma ed ai comandanti di corpo d'armata per quelli delle altre armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.