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REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2606

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (028U2606)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n.  2255,  col  quale  e'
stato approvato lo statuto della libera Universita' di Ferrara; 
 
  Vedute le proposte di modificazioni allo statuto  stesso,  avanzate
dalle autorita' accademiche di detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le  seguenti  varianti  allo  statuto  della  libera
Universita' di Ferrara, approvato col Nostro decreto 13 ottobre 1927,
n. 2255: 
 
  Art. 15. - Si sostituisca il primo comma col seguente: 
 
  «La Facolta' di Giurisprudenza ha per fine di promuovere lo  studio
ed il progresso delle scienze giuridiche e  sociali  e  di  preparare
all'esercizio degli uffici  e  delle  professioni  che  a  queste  si
riferiscono. Essa conferisce la laurea in Giurisprudenza e la  laurea
in Scienze sociali e sindacali». 
 
  Art. 20. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli insegnamenti costitutivi della Facolta' di Giurisprudenza sono
i seguenti: 
 
  1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche, e istituzioni
di Diritto civile (annuale). 
 
  2. Istituzioni di diritto romano (annuale). 
 
  3. Diritto civile (biennale). 
 
  4. Diritto romano (biennale). 
 
  5. Diritto pubblico romano (annuale). 
 
  6. Diritto ecclesiastico (annuale). 
 
  7. Diritto e procedura penale (triennale). 
 
  8. Diritto commerciale (annuale). 
 
  9. Diritto costituzionale (annuale). 
 
  10.   Diritto   amministrativo   e   scienza   dell'amministrazione
(biennale). 
 
  11. Diritto finanziario e scienza delle finanze (annuale). 
 
  12. Diritto internazionale (annuale). 
 
  13. Procedura civile e ordinamento giudiziario (annuale). 
 
  14. Storia del diritto romano (annuale). 
 
  15. Storia del diritto italiano (biennale). 
 
  16. Storia politica moderna. 
 
  17.  Storia  delle  dottrine  e  delle  istituzioni  economiche   e
finanziarie (annuale). 
 
  18. Filosofia del diritto (annuale). 
 
  19. Economia politica (annuale). 
 
  20. Statistica (annuale). 
 
  21. Demografia (annuale). 
 
  22. Medicina legale (annuale). 
 
  23. Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza  sociale
(biennale). 
 
  24. Diritto industriale (annuale). 
 
  25. Diritto agrario (annuale). 
 
  26. Economia e statistica agraria (annuale). 
 
  27. Geografia politica ed economica (annuale). 
 
  28. Legislazione sindacale e corporativa (annuale). 
 
  29. Legislazione delle colonie e dell'emigrazione (annuale)». 
 
  Art. 21. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «L'ordine degli studi proposto per la laurea in  Giurisprudenza  e'
il seguente: 
 
    1° Anno. 
 
  Statistica. 
 
  Storia del diritto romano. 
 
  Istituzioni di diritto civile. 
 
  Istituzioni di diritto romano. 
 
  Diritto costituzionale. 
 
  Economia politica. 
 
    2° Anno. 
 
  Diritto civile. 
 
  Diritto romano. 
 
  Diritto e procedura penale. 
 
  Diritto ecclesiastico. 
 
  Scienza delle finanze. 
 
  Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. 
 
  Storia del diritto italiano. 
 
    3° Anno. 
 
  Diritto civile. 
 
  Diritto romano. 
 
  Diritto commerciale. 
 
  Diritto e procedura penale. 
 
  Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. 
 
  Storia del diritto italiano. 
 
  Medicina legale. 
 
    4° Anno. 
 
  Procedura civile e ordinamento giudiziario. 
 
  Diritto e procedura penale. 
 
  Diritto internazionale. 
 
  Filosofia del diritto. 
 
  Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 23, 24, 25  e
26 del precedente articolo 20. 
 
  Lo studente e' libero peraltro di modificare il suindicato piano di
studi, ma per essere ammesso a sostenere  l'esame  di  laurea  dovra'
avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore  a  quello  che
risulta dal precedente comma e dovra' avere superato i relativi esami
di profitto». 
 
  Di seguito al detto art. 21 si aggiunga il seguente: 
 
  «L'ordine degli studi per la laurea in scienze sociali e  sindacali
e' il seguente: 
 
    1° Anno. 
 
  Statistica. 
 
  Istituzioni di diritto civile. 
 
  Istituzioni di diritto romano. 
 
  Diritto costituzionale. 
 
  Economia politica. 
 
    2° Anno. 
 
  Geografia politica ed economica. 
 
  Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie. 
 
  Scienza delle finanze e diritto finanziario. 
 
  Demografia. 
 
  Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale. 
 
  Storia del diritto italiano. 
 
    3° Anno. 
 
  Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale. 
 
  Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. 
 
  Diritto commerciale. 
 
  Diritto pubblico romano. 
 
  Diritto agrario. 
 
    4° Anno. 
 
  Diritto internazionale. 
 
  Diritto industriale. 
 
  Economia e statistica agraria. 
 
  Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 16, 28  e  29
del precedente articolo 20. 
 
  Lo studente e' libero peraltro  di  modificare  il  sopra  indicato
piano di studi, ma per essere ammesso a sostenere l'esame  di  laurea
dovra' avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello
che risulta dal precedente comma e dovra' avere superati  i  relativi
esami di profitto». 
 
  Art. 22. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto
civile, di diritto commerciale, di diritto  industriale,  di  diritto
agrario, se non dopo avere superato l'esame di istituzioni di diritto
civile, ne' a sostenere gli esami di  diritto  romano  e  storia  del
diritto italiano se non dopo avere superato gli esami di  storia  del
diritto romano e di istituzioni di diritto romano,  ne'  a  sostenere
l'esame di diritto pubblico romano, se non dopo avere superato quello
di istituzioni di diritto romano, ne', infine, a sostenere l'esame di
scienza delle finanze, se non dopo avere superato quello di  economia
politica». 
 
  Art. 23. - Si sostituisca il primo comma col seguente: 
 
  «Sono  annessi  alla  Facolta'  di   Giurisprudenza   un   Istituto
giuridico, un Istituto di politica sindacale e assistenza sociale,  e
un Gabinetto di Statistica, i quali sono ordinati  come  Seminari  ai
sensi dell'articolo 23 del regolamento generale universitario».