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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2382

Facilitazioni fiscali per lo zucchero e per lo spirito prodotto nelle Colonie italiane. (028U2382)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 dicembre 1928, n. 3454 (in G.U. 02/03/1929, n. 52).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni ed aggiunte;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere adeguati sgravi fiscali a favore dello zucchero di canna di origine e provenienza dalle Colonie italiane e di accordare analoghe agevolazioni allo spirito per render possibile lo sfruttamento razionale in Colonia dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di detto zucchero effettuata con le modalità di cui al R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo restando in quintali 25,000 quantitativo massimo di zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno in esenzione dal dazio doganale e di cui al R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, il rimborso della metà della sopratassa di confine è esteso ai primi 20,000 quintali di zucchero.