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REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1928, n. 2146

Aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali. (028U2146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3473 (in G.U. 11/03/1929, n. 59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-10-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla modifica del prezzo di vendita di una varietà di tabacchi nazionali di Stato;
Sentito il Consiglio di amministrazione del Monopolio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dal suddetto R. decreto-legge 1 gennaio 1926, n. 1, per le sigarette «Nazionali» è elevato da L. 130 a L. 140, a partire dal 2 ottobre 1928 - Anno VI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 Settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 7. - Casati.