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REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2139

Facoltà al Ministro per gli affari esteri di derogare alla disposizione di cui al comma b) dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, relativa al trasporto degli emigranti. (028U2139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))