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REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1916

Autorizzazione al Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un contributo per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero. (028U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3129 (in G.U. 21/01/1929, n. 17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1089, col quale il Ministero delle finanze fu autorizzato a corrispondere una volta tanto alla provincia di Vicenza la somma di L. 900,000 a titolo di rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione, vivamente reclamata dalla popolazione, della ferrovia Schio-Rocchetto-Arsiero, danneggiata dalla guerra;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere alla detta Provincia e al medesimo titolo un ulteriore contributo di L. 200,000;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero delle finanze è autorizzato a corrispondere alla provincia di Vicenza la somma di L. 200,000 a supplemento di quella di L.900,000 già concessa col suddetto R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, a titolo di rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione della linea Schio-Rocchette-Arsiero. Detta somma di L. 200,000 è assegnata al capitolo 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 in aggiunta ai fondi rimasti disponibili sullo stanziamento fatto in dipendenza del citato R. decreto-legge 7 settembre 1926, e di corrispondente importo è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 629 « Anticipazioni all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ecc. ecc. » dello stato di previsione medesimo.