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REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 1622

Esecuzione della Convenzione internazionale per la circolazione automobilistica e della Convenzione internazionale per la circolazione stradale stipulate in Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 24 aprile 1926. (028U1622)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1928
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-8-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni internazionali, stipulate in Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 24 aprile 1926:

1° Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica, con gli Annessi A, B, C, D, E, F;

2° Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale.