stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1388

Condono a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici. (028U1388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 05/09/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))