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REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 929

Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. (028U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-5-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 43 e 461 del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);
Riconosciuta la necessità di coordinare le norme relative alle operazioni di stazzatura delle navi, con le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 5 e 6, sono eseguite dal Registro italiano che provvede a mezzo di periti stazzatori ammessi ad esercitare tale ufficio ai sensi degli articoli 293, 294 e 295 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile e dell'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235.