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LEGGE 29 marzo 1928, n. 858

Disposizioni per la lotta contro le mosche. (028U0858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-5-1928 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il Ministro per l'interno è autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:

a) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettività;

b) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.