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REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 194

Esecuzione del Protocollo, firmato in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 17 giugno 1925, concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi bacteriologici. (028U0194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1928
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-3-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5. dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, firmato in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 17 giugno 1925, contenente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi bacteriologici.