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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1927, n. 2317

Modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (027U2317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792 (in G.U. 24/12/1928, n. 298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  21-12-1927 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto la legge 18 giugno 1925, n. 981, e successive modificazioni;
Visto le leggi 8 luglio 1926, nn. 1178, 1179, 1180, sull'ordinamento della Regia marina, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto legislativo in data 12 luglio 1923, numero 1673, relativo alla qualifica di prime tenente di vascello e di primo capitano;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, riguardante gli ufficiali di complemento della Regia marina;
Ritenuta la necessità urgente di apportare delle modificazioni alle leggi suddette;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo -Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La carica di Capo di Stato Maggiore della Regia marina può essere ricoperta da un ufficiale ammiraglio scelto fra gli ammiragli di armata o designati d'armata o fra gli ammiragli di squadra o di divisione.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina in tempo di pace è l'alto consulente tecnico del Ministro per la marina e dirige, sotto la dipendenza del Ministro stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione alla guerra marittima.