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REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2231

Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania, (027U2231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1927 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Catania;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:


Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, è modificato come segue:

Art. 31. - Si sostituisca col seguente:

«Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Letteratura, italiana;

2. Letteratura latina;

3. Letteratura greca;

4. Glottologia indoeuropea;

5. Letterature neolatine;

6. Lingua e letteratura francese;

7. Lingua e letteratura inglese;

8. Lingua e letteratura tedesca;

9. Lingua e letteratura spagnuola;

10. Storia antica;

11. Storia moderna;

12. Archeologia;

13. Storia dell'arte;

14. Geografia;

15. Filosofia;

16. Storia della filosofia;

17. Pedagogia;

18. Paleografia».

Art. 36. - Si sostituisca col seguente:

«Per la letteratura italiana e per la letteratura latina, oltre alle prove orali di profitto, è obbligatoria una prova scritta che lo studente dovrà superare una sola volta nella sua carriera scolastica.

«Per la letteratura italiana è assegnato un argomento di carattere storico-critico; per la letteratura latina un tema da svolgere in lingua latina o una traduzione dall'italiano.

«Il tempo assegnato per detti esami non può superare sei ore.

«Per le altre discipline, dopo deliberazione di Facoltà, si possono richiedere anche, oltre alle orali, prove scritte, e per la geografia schizzi cartografici alla lavagna».

Art. 37. - Si sostituisca col seguente:

«Per conseguire la laurea lo studente presenta e discute una dissertazione su un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà».

Art. 56. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunga, fra i numeri 1 e 2:

«2. Analisi infitesimale».

In conseguenza rimangono modificate la numerazione delle materie d'insegnamento comprese in questo articolo e i relativi riferimenti negli articoli successivi.

Di seguito all'art. 62 si aggiunga:


«Corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria».

Art. ...

Presso la Facoltà di scienze è istituito il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria.

Gli inscritti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami nelle seguenti discipline:

I Anno:

Analisi algebrica - Analisi infitesimale - Geometria analitica - Elementi di proiettiva - Fisica sperimentale (corso biennale) - Disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

II Anno:

Analisi infinitesimale - Geometria descrittiva - Chimica generale inorganica con elementi di organica - Meccanica razionale - Fisica sperimentale - Disegno d'ornato e di architettura.

Art. ...

Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza, consistente in una prova grafica ed in una prova orale, atte a dimostrare la loro maturità nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.

A coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e quello di licenza viene rilasciato un attestato il quale è il titolo necessario per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione.