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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2124

Modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali. (027U2124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1928, n. 1392 (in G.U. 05/07/1928, n. 155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-12-1927 al: 17-5-1928
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di integrare le disposizioni di cui al citato R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, nei riguardi dei lavori di riparazione, modificazione e trasformazione delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali, e della costruzione di apparati motori completi di potenza limitata, aventi un consumo di combustibile elevato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, è aggiunto il seguente capoverso:

«Per le lamiere, le verghe sagomate e tonde, i tubi d'acciaio senza saldatura per apparati motori ed apparecchi ausiliari in genere, ed i forni ondulati per caldaie, impiegati nei lavori indicati al precedente comma e che siano di produzione nazionale e fabbricati con materiale libero da vincolo doganale, verrà corrisposto il compenso daziario nella misura stabilita nei precedenti articoli 2 e 5 per ogni specie dei materiali anzidetti con l'aggiunta del cambio oro medio di cui al seguente comma».