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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2105

Disposizioni per l'istruzione superiore. (027U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1928, n. 1659 (in G.U. 30/07/1928, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  23-11-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento della istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consiglio nazionale delle ricerche è organo permanente consultivo e di informazione del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne lo sviluppo ed i progressi dell'attività scientifica all'interno ed all'estero.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo dei suoi delegati, ha facoltà di accedere agli istituti, laboratori e stabilimenti nei quali si eseguono ricerche scientifiche; ma chiederà caso per caso l'assenso del Ministro competente.