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REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1927, n. 1316

Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche. (027U1316)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1928, n. 1575 (in G.U. 19/07/1928, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Se durante il corso di un appalto, la cui durata contrattuale non sia inferiore ad un anno, o di una concessione si verifichi in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto una diminuzione superiore al 10 per cento nel complesso del lavoro, si procede alla revisione dei prezzi, del corrispettivo o delle basi finanziarie della concessione secondo le disposizioni seguenti:

La revisione non riguarda la parte di opera già compiuta al giorno in cui è promosso il procedimento di revisione.

La revisione non può essere promossa se non trascorsi sei mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data del provvedimento che ammise una precedente revisione.