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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1155

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie. (027U1155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1927 al: 28-12-1930
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Art. 1



Entro termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.

Art. 2.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto della Provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura competente per circoscrizione.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Nei terreni per la loro natura impermeabili non è necessaria la platea in muratura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono già a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.

Art. 4.

Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da L. 200 a L. 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione alla unità culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite coll'ammenda fino a L. 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 6.

Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i Comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

Art. 8.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.

Art. 9.

Le controversie saranno, Comune per Comune, sottoposte al giudice conciliatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.