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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (027U1110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  24-7-1927 al: 13-9-1955
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Art. 1



La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R. decreto 17 gennaio 1926, e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il Comune interessato.