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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1070

Disposizioni varie sulla sanità pubblica. (027U1070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1927
al: 29-4-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923,  n.  2889,  modificato
dal R. decreto-legge  27  aprile  1924,  n.  621,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: 
 
    di quattordici dottori in medicina  e  chirurgia  particolarmente
competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della
medicina sociale; 
 
    di un naturalista; 
 
    di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria; 
 
    di due dottori in chimica; 
 
    di due dottori in zooiatria, particolarmente  versati  in  igiene
veterinaria; 
 
    di un farmacista; 
 
    di una persona esperta nelle scienze agrarie; 
 
    di una persona esperta nelle materie amministrative; 
 
    di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene. 
 
  Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta  del  Ministro
per l'interno, durano in carica 3 anni e possono esere rinominati. 
 
  Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: 
 
    il direttore generale della sanita' pubblica; 
 
    il direttore generale dell'Amministrazione civile; 
 
    il direttore generale degli italiani all'estero; 
 
    un direttore generale del Ministero delle colonie, designato  dal
Ministro per le colonie; 
 
    un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato
dal Ministro per le corporazioni; 
 
    il generale medico capo dell'Esercito; 
 
    il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'Esercito; 
 
    il generale medico capo dell'Armata; 
 
    il procuratore generale del Re presso la Corte di  appello  della
capitale; 
 
    il direttore generale della Marina mercantile; 
 
    il direttore generale dell'istruzione superiore; 
 
    il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale; 
 
    il presidente e il direttore generale dell'Istituto  centrale  di
statistica; 
 
    il direttore generale dell'agricoltura; 
 
    il capo dell'ufficio  centrale  sanitario  delle  Ferrovie  dello
Stato; 
 
    un rappresentante dell'Opera nazionale per  la  protezione  della
maternita' e dell'infanzia designato  dal  presidente  dell'Opera  in
persona di un membro del Consiglio centrale; 
 
    un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e  uno
dei  farmacisti  esercenti  nel  Regno,  designati  dalle  rispettive
associazioni sindacali legalmente  riconosciute  agli  effetti  della
legge 3 aprile 1926. n. 563: le norme, i termini e le condizioni  per
far luogo alle predette designazioni saranno  stabilite  con  decreto
Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. 
 
  Sono abrogati i primi tre comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto
Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del  regolamento
generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n.  45,
e l'art. 2 del decreto  Luogotenenziale  17  ottobre  1918,  n.  691,
modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36. 
 
  Nella prima attuazione  della  presente  legge,  i  componenti  che
saranno nominati con Regio  decreto  scadranno  dalla  carica  il  31
dicembre 1929. 
 
  Fino a quando non siano fatte le  designazioni  dei  rappresentanti
dei medici-chirurghi, dei veterinari e  dei  farmacisti,  di  cui  al
terzo comma del presente articolo,  continueranno  a  far  parte  del
Consiglio superiore di sanita'  i  rappresentanti  degli  Ordini  dei
sanitari nominati pel triennio 1924-1926. 
 
  Il Ministro  per  l'interno  designa  a  segretario  del  Consiglio
superiore di sanita' un funzionario  medico  in  servizio  presso  la
Direzione generale della sanita' pubblica il quale non avra' voto.