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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1038

Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato. (027U1038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 (in G.U. 06/06/1928, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti-legge 10 maggio 1925, n. 597, e 3 giugno 1926, n. 974, contenenti proroga di disposizioni relative alla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore, relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 261, foglio 147. - Ferretti.