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REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 801

Disposizioni concernenti la carriera dei professori dei Regi istituti d'istruzione artistica, dei Reali educandati femminili e della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi. (027U0801)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 15-6-1927
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; 
 
  Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1886, convertito  in  legge
con la legge 24 dicembre 1925, n. 2323; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie  ed
Istituti di belle arti,  dei  Regi  istituti  di  musica  e  di  arte
drammatica e della Scuola  di  recitazione  annessa  al  Regio  liceo
musicale di Santa  Cecilia  in  Roma,  di  cui  alla  tabella  n.  38
dell'allegato II al R.  decreto  11  novembre  1923,  n.  2395,  sono
sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nella  tabella  n.
1, annessa al presente decreto.