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REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 798

Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (027U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2838 (in G.U. 28/12/1928, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1942)
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Testo in vigore dal: 2-8-1927
al: 15-8-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il regolamento generale per il servizio di  assistenza  degli
esposti, approvato con R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2900; 
 
  Ritenuta  l'assoluta  ed  urgente  necessita'  di   emanare   nuove
disposizioni  per  l'ordinamento  dei  servizi  di   assistenza   dei
fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, allo scopo
di organizzarli in modo piu' congruo e razionale, e di  ovviare  alle
deficienze che attualmente si riscontrano nel loro funzionamento; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  In  ogni  provincia  il  servizio  d'assistenza  dei  fanciulli  il
legittimi abbandonati o esposti all'abbandono e' affidato,  sotto  le
direttive e il controllo dell'Opera Nazionale per la protezione della
maternitu' e dell'infauzia, alla  Amministra  zione  provinciale,  la
quale vi provvede o mediante la conces sione di adeguati sussidi alle
madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col  ricovero  e
manteninwnto dei  fanciulli  nei  brefotrofi  e  in  altri  congeneri
istituti, curando di ricove rarli per quanto  sia  possildle  insieme
alle madri quando  sono  poppanti,  o  merce'  il  collo  amento  dei
medesini a ha liatico e in allevamento esterno. 
 
  Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire  e  man.  tenere
sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo
ricovero degPinfanti da collocare a baliatico  esterno  e  di  quelli
restituiti dalle nutrici. 
 
  Dove  esistano  brefotrofi  autonomi  o  altre   istituzioni   che,
provvedano in tutto o  in  parte  all'assistenza  degli  illegittimi,
l'Amministrazione provinciale sara', secondo i casi,  esoneratal  dal
servizio o tenuta a completarlo.