Proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto
24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti,
da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto
per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera
attività. (027U0758)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1927
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)