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REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 739

Provvedimenti per il servizio di propaganda agraria nelle Provincie di nuova istituzione e per le Cattedre ambulanti di agricoltura. (027U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-6-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

preposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, è modificato come segue:

«In ogni Provincia funziona una sola Cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha sede nel capoluogo, e circoscrizione estesa all'intera Provincia».

Il secondo comma di detto articolo è abrogato.