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REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 677

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. (027U0677)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1986)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  27-5-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, concernente le facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato;
Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, e per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La facoltà di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle somme in conto corrente postale, è subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti postali.