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REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 426

Modificazioni al regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa. (027U0426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 405, col quale fu approvato il regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa;
Vedute le proposte fatte dal Consiglio direttivo della Scuola per alcune modificazioni da apportarsi al regolamento, come sopra approvato, al fine di metterlo in armonia con lo stato attuale della legislazione scolastica;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al

Regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa, approvato con Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni: l'art. 1 è sostituito il seguente:

Art. 1



All'art. 2 è sostituito il seguente:

«Art. 2. - Essa si compone di due classi: 1ª Lettere e filosofia; 2ª Scienze matematiche, fisiche e naturali.

«La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

«1ª lettere; 2ª storia e geografia; 3ª filosofia.

«La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

«1ªmatematica; 2ª fisica; 3ª chimica; 4ª scienze naturali».

All'art. 7 è sostituito il seguente:

«Art. 7. - Il corso della Scuola normale si compone, di regola, di quattro anni; di due anni di studi preparatori e di due anni di studi normalistici».

Dopo l'art. 7 sopra riportato sono aggiunti i seguenti articoli

«Art. 7 bis. - Oltre il corso di studi di cui al precedente articolo, potranno esservi posti di perfezionamento della durata di un anno, da concedersi, in seguito a concorso nazionale per titoli, a laureati da non più di due anni nelle Facoltà di lettere o scienze.

«Il numero dei posti sarà stabilito anno per anno, secondo il risultato del concorso generale. Le due Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Direttore, in conformità della materia o gruppo di materie, in cui il concorrente dichiari di volersi perfezionare. I concorrenti presenteranno il certificato degli studi di laurea, un esemplare della dissertazione e tutti i titoli che crederanno opportuno».

«Art. 7 ter. - I vincitori avranno diritto a un posto interno o a un sussidio di lire 3200. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo ha la facoltà di prolungare di un anno il godimento del posto.

«Il Consiglio, oltre i vincitori, potrà ammettere, come aggregati senza sussidio, altri concorrenti che ritenga meritevoli».

All'art. 10 è sostituito il seguente:

«Art. 10. - Negli anni di studi preparatori, i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà rispettive, nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della Scuola conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

«I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della Facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze».

Dopo l'art. 10 sopra riportato è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10 bis. - Le Commissioni giudicatrici per gli studi di perfezionamento, udito il giovane, stabiliranno volta per volta gli obblighi di studio dei vincitori del concorso e degli aggregati».

All'art. 11 è sostituito il seguente:

«Art. 11. - Finito il corso normalistico, e conseguita la laurea, gli alunni dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un certificato firmato dal Rettore della R.
Università e dal Direttore della Scuola, relativo agli esami e agli studi speciali fatti nella Scuola.

«L'esame finale sarà dato dinanzi ad una commissione composta del Direttore della Scuola, come presidente, e dei professori della sezione relativa, compreso il professore interno, e, occorrendo, degli altri professori delle Facoltà fino a raggiungere il numero di cinque almeno, e consisterà in una dissertazione sopra un oggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice».

Dopo l'art. 11 sopra riportato è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11 bis. - Alla fine dell'anno di studi di perfezionamento, potrà essere rilasciato un certificato degli studi speciali fatti, o, nel caso che il giovane abbia superato la prova di cui nel 2° capoverso, un diploma di perfezionamento firmato dal Rettore della R.
Università e dal Direttore della Scuola.

«La prova finale consisterà in una dissertazione originale, su argomento scelto dallo studente, da discutersi davanti a una Commissione nominata volta per volta dal Direttore della Scuola, in conformità della materia o gruppo di materie in cui il giovane abbia dichiarato di volersi perfezionare, e composta di sette membri.

«La, dissertazione sarà accettata solo se in seduta preliminare sia giudicata degna di stampa. Per la concessione del diploma sono richiesti cinque voti favorevoli. La lode non potrà essere concessa che all'unanimità».

All'art. 24 è sostituito il seguente:

«Art. 24. - Il Direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti e non raggiunsero la sufficienza in tutte le prove.

«Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti».

Dopo l'art. 24 sono aggiunti, sotto il titolo: «Dei posti di studio a favore di studenti dalmati», i seguenti articoli:

«Art. 24 bis. - Sono istituiti presso la Scuola normale due posti di studio per studenti dalmati, domiciliati in Dalmazia, che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica in una sola sessione.

«Uno di questi posti sarà attribuito alla Facoltà di lettere, l'altro a quella di scienze».

«Art. 24 ter. - I giovani dalmati, che intendono prendere parte al concorso, dovranno presentarne istanza, in carta legale, al Preside del R. Liceo D'Annunzio in Zara, entro il 30 settembre dell'anno in cui il concorso venga bandito. Nella domanda il giovane dovrà dichiarare a quale delle due classi intende concorrere, unendo alla domanda:

«1° il certificato di nascita o di pertinenza;

«2° il certificato di domicilio;

«3° il certificato di buoni costumi;

«4° il certificato penale;

«5° il certificato di sana costituzione fisica.

«Il concorrente dovrà anche presentare, prima che il concorso sia giudicato, il certificato di studi».

«Art. 24 quater. - Il conferimento dei posti avverrà mediante concorso che verrà giudicato dalla Commissione di maturità presso il Liceo G. D'Annunzio di Zara, con la partecipazione in ogni caso del Preside. La Commissione potrà anche, coi mezzi che creda più opportuni, determinare il valore comparativo dei concorrenti».

«Art. 24 qiuinquies. - I vincitori del concorso saranno proposti per la nomina al Consiglio direttivo della Scuola dal Preside del Liceo di Zara e conseguiranno, a seconda delle disponibilità, o un posto gratuito di alunno interno nel convitto o un posto di alunno aggregato con sussidio di L. 290 mensili per 8 mesi».

«Art. 24 sexies. - Gli alunni dalmati saranno soggetti a tutte le norme prescritte per gli alunni della Scuola, compresa quella, che per conservare il posto, dovranno subire nella sessione di luglio tutti gli esami a cui sono tenuti e conseguire in ciascuno di essi non meno di ventiquattro punti su trenta.

«Il concorso sarà tenuto normalmente ogni quattro anni allo scadere della concessione. Se però si verifichi frattanto la vacanza di uno o di tutti e due i posti per gli alunni dalmati, sarà bandito un nuovo concorso pel posto o per i posti vacanti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registralo alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 259, foglio 33, - Ferretti.