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LEGGE 17 marzo 1927, n. 361

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (027U0361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1927 al: 15-12-2009
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Art. 1



È approvata la costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con sede in Roma, ed alla medesima è conferito il riconoscimento della personalità giuridica.