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REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2368

Facoltà ai Governi coloniali di acquistare mobili per l'arredamento delle abitazioni in uso degli impiegati civili. (026U2368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1927 al: 9-3-1931
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, relativo al

trattamento del personale civile in Colonia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare, con gli stanziamenti di bilancio, serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio dei funzionari civili, nelle località dell'interno della Colonia. Il mobilio è ceduto in uso contro pagamento di un canone annuo, con norme da emanarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V.

Atti del Governo, registro 256, foglio 196. - Ferretti.