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REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1926, n. 2245

Esecuzione di atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni. (026U2245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1928, n. 1771 (in G.U. 22/08/1928, n. 195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alle ratifiche degli Accordi relativi alle pensioni stipulati in Vienna fra l'Italia ed altri Stati il 30 novembre 1923;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni, non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;
2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali.