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LEGGE 25 novembre 1926, n. 2153

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare. (026U2153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-1-1927

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.