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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2132

Imposta personale progressiva sui celibi. (026U2132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2492 (in G.U. 16/01/1928, n. 12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1927 al: 3-3-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1927, una imposta personale progressiva sui celibi dai 25 ai 65 anni compiuti.

La imposta sarà dovuta dai celibi pel solo fatto del loro stato e verrà integrata con altra contribuzione a base progressiva in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi.