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REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 2094

Rettifica del contributo scolastico dovuto da alcuni Comuni della provincia di Potenza, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (026U2094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-1-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli Studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2559, col quale venivano fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Potenza in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;
Veduto il nuovo elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Potenza;
Considerato che per alcuni Comuni della suddetta provincia fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contributi che i Comuni della provincia di Potenza, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto legge 4 settembre 1925, numero 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati come nell'elenco stesso.