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REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1554

Norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale. (026U1554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1274 (in G.U. 06/08/1927, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-9-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e completare le norme contenute nella legge e nel regolamento sopraindicati relativamente alla liquidazione dei consorzi ed in genere delle associazioni di cooperative erette in ente morale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e tutte le associazioni di cooperative erette in ente morale possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per fare fronte ai loro debiti.

Il decreto Reale che ordina la liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento e, qualora questo sia stato già dichiarato, la procedura di liquidazione di cui al presente decreto si sostituisce alla procedura fallimentare in corso.