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REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1490

Stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva commerciale e creditizia delle piccole industrie. (026U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2545 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-9-1926
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1919, numero 1009,
convertito in legge il 19 maggio 1922  col  n.  727,  che  stabilisce
provvedimenti in favore delle piccole industrie; 
 
  Visto il R. decreto 14 maggio 1925, n. 830, che  approva  le  norme
per l'applicazione della legge 19 maggio 1922, n. 727; 
 
  Visto il R. decreto 8 ottobre 1925 che istituisce l'Ente  nazionale
per le piccole industrie; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   provvedere
all'assegnazione dei fondi occorrenti per il funzionamento  dell'Ente
anzidetto ed a regolare le modalita' della partecipazione dello Stato
all'azione che l'Ente medesimo dovra' svolgere; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella parte ordinaria dello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero  dell'economia  nazionale,  per   l'esercizio   finanziario
1926-27 e seguenti, verra' iscritto uno stanziamento di L.  2,200,000
quale contributo dello Stato al funzionamento dell'Ente nazionale per
le piccole industrie istituito con Regio decreto  8  ottobre  1925  a
termini dell'art. 10 del R. decreto 14 maggio 1925, n. 830. 
 
  Tale contributo sara' corrisposto in rate semestrali.