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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1474

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Campobasso, per il quinquennio 1º gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (026U1474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-9-1926 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 6 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei provveditorati agli studi, e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1925 che lo modifica;
Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nel ruolo dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Campobasso;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Campobasso deve annualmente versare alla R.
Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il di cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Fedele - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Atti del Governo, registro 252, foglio 9. - Casati.