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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 1434

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali. (026U1434)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 marzo 1928, n. 648 (in G.U. 11/04/1928, n. 86).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità, per la loro pia esatta e sicura applicazione, che le disposizioni riguardanti l'ordinamento del Regio esercito, l'Amministrazione della guerra e il personale che ne fa parte, siano organicamente riunite in testi unici opportunamente completati e coordinati fra loro e con le altre leggi dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti:

1° l'ordinamento e l'alto comando del Regio esercito;

2° il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

3° lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

4° il matrimonio degli ufficiali e la costituzione della relativa dote;

5° il reclutamento del Regio esercito;

6° l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

7° l'amministrazione e la contabilità dei corpi, stabilimenti ed istituti militari;

8° gli stipendi ed assegni fissi, escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi;

9° le servitù militari, il regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove Provincie e gli altri vincoli su proprietà private nell'interesse della difesa dello Stato.