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REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1411

Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri. (026U1411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2544 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni atte a favorire la migliore utilizzazione dei combustibili;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a concedere, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sovvenzioni per l'impianto, trasformazione ed esercizio di centrali termo-elettriche, che si propongano la utilizzazione, in posto o a distanza conveniente, di combustibili fossili nazionali e che siano preferibilmente progettate ed eseguite da società per imprese elettriche singole o consorziate.

Gli impianti suddetti dovranno essere iniziati entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ed ultimati entro 2 anni dalla data del decreto di concessione.