Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente
d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n.
75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni
«danneggiati terremoto». (026U1406)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1926
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)