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REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 819

Modifiche al R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, concernente gli arruolamenti volontari a premio nel corpo Reale equipaggi. (026U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1926 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il tasto unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con, R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;
Visto i Regi decreti-legge 9 novembre 1924, n. 1992, e 15 ottobre 1925, n. 1927, che apportano modificazioni al predetto testo unico;
Visto il R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che detta norme per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, circa gli arruolamenti volontari a premio nel corpo Reale equipaggi;

Sulla

proposta del Capo del Governo Prime Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, sono aggiunti i seguenti comma:

«Possono essere ammessi all'arruolamento volontario a premio i militari di leva sotto le armi o in congedo da non più di un anno, semprechè sia ritenuto opportuno, ed in ogni caso entro i limiti del numero stabilito dai relativi bandi di arruolamento.

«I militari di leva in congedo ammessi all'arruolamento, dovranno assumere la ferma volontaria a premio di 4 anni decorrente dal 1° dicembre dell'anno in cui viene contratto l'arruolamento.

«I militari di leva alle armi dovranno invece commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di 4 anni, ma in questo caso la decorrenza di essa sarà dal 1° dicembre dell'anno in cui sono ammessi alla commutazione».